Quando un'attrezzatura da gioco richiede una pavimentazione ammortizzante?
Un’attrezzatura da gioco installata in un parco giochi richiede una pavimentazione ammortizzante se l’altezza di caduta libera supera i 60 cm, come previsto dalla UNI EN 1176. Per le attrezzature a movimento forzato, come altalene e scivoli, la pavimentazione ammortizzante deve coprire l’intera area di impatto, indipendentemente dall’altezza di caduta. Un’altezza di caduta ridotta non esclude quindi l’obbligo di una pavimentazione ammortizzante, nemmeno per le attrezzature basse: occorre considerare sia l’altezza di caduta sia il tipo di movimento.
L’altezza di caduta libera è la distanza tra il punto di appoggio previsto per l’uso dell’attrezzatura e la superficie di impatto sottostante; non può superare i 3 m. Come punto di riferimento si considerano il piano della piattaforma, la seduta dell’altalena, la superficie di presa della sbarra oppure, in caso di arrampicata, l’altezza massima di presa meno 1 m. L’altezza di caduta critica della pavimentazione è determinata mediante una serie di prove di caduta secondo la UNI EN 1177. Questo valore deve essere almeno pari all’altezza di caduta libera dell’attrezzatura.
Fino a un’altezza di caduta libera di 100 cm, la UNI EN 1176 ammette anche il prato e il terreno vegetale, purché la superficie sia curata, cedevole e priva di pietre, radici, fondazioni e altri oggetti duri. La compattazione, la siccità o il gelo fanno venir meno la cedevolezza richiesta. Per le attrezzature destinate esclusivamente all’uso domestico si applica invece la UNI EN 71-8 al posto della UNI EN 1176, ma anche nel giardino privato la pavimentazione ammortizzante resta obbligatoria.